{"id":631,"date":"2026-03-13T10:17:49","date_gmt":"2026-03-13T10:17:49","guid":{"rendered":"https:\/\/studiodottrizza.it\/?p=631"},"modified":"2026-03-13T10:17:49","modified_gmt":"2026-03-13T10:17:49","slug":"collegamento-tra-pos-e-strumenti-di-certificazione-dei-corrispettivi-attivazione-del-servizio-web-dellagenzia-delle-entrate-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/2026\/03\/13\/collegamento-tra-pos-e-strumenti-di-certificazione-dei-corrispettivi-attivazione-del-servizio-web-dellagenzia-delle-entrate-2\/","title":{"rendered":"Collegamento tra POS e strumenti di certificazione dei corrispettivi &#8211; Attivazione del servizio web dell&#8217;Agenzia delle Entrate"},"content":{"rendered":"\n\t<div id=\"text-615215178\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<h3><strong>1\u2003PREMESSA<\/strong><\/h3>\n<p>L\u2019art. 2 co. 3 del DLgs. 127\/2015, a seguito dell\u2019intervento operato con l\u2019art. 1 co. 74 &#8211; 77 della L. 30.12.2024 n. 207, prevede che, dall\u20191.1.2026, i soggetti tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi debbano garantire la piena integrazione del processo di rilevazione dei corrispettivi con quello di pagamento elettronico.<\/p>\n<p>La norma ha la finalit\u00e0 di contrasto all\u2019evasione fiscale e intende facilitare i controlli su eventuali incoerenze tra gli incassi rilevati e gli scontrini telematici emessi.<\/p>\n<p>Nello specifico, \u00e8 previsto che l\u2019integrazione tra i due processi di rilevazione (corrispettivi e pagamenti elettronici) si realizzi assolvendo i seguenti obblighi:<\/p>\n<ul>\n<li>memorizzando in modo puntuale, tramite i registratori telematici o la procedura <em>web<\/em> \u201cDocumento commerciale online\u201d, i dati dei pagamenti elettronici, per poi trasmetterli in forma aggregata unitamente ai dati dei corrispettivi;<\/li>\n<li>collegando gli strumenti di pagamento elettronico con quelli di rilevazione dei corrispettivi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Le modalit\u00e0 e i termini per adempiere a tali obblighi sono stati definiti dall\u2019Agenzia delle Entrate con il provv. 31.10.2025 n. 424470.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda l\u2019obbligo di collegamento, l\u2019Agenzia ha chiarito che questo consiste in un abbinamento \u201clogico\u201d tra i dati identificativi degli strumenti, da comunicare tramite un apposito servizio <em>web<\/em> messo a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi.<\/p>\n<p>Indicazioni sull\u2019ambito applicativo e sul funzionamento del servizio sono state fornite mediante la pubblicazione di alcune FAQ e di una Guida operativa, completata da due documenti \u201cAllegati\u201d, sul sito dell\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>A partire dal 5.3.2026 l\u2019Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l\u2019apposito servizio <em>web<\/em>.<\/p>\n\t\t\n<style>\n#text-615215178 {\n  font-size: 1.25rem;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-615215178 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"container section-title-container\" ><h1 class=\"section-title section-title-bold-center\"><b><\/b><span class=\"section-title-main\" style=\"color:rgb(3, 55, 128);\">2\u2003SOGGETTI OBBLIGATI<\/span><b><\/b><\/h1><\/div>\n\n\t<div id=\"text-305082258\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>Sono tenuti ad adempiere all\u2019obbligo di collegamento tra POS e strumenti di certificazione, ai sensi dell\u2019art. 2 co. 3 del DLgs. 127\/2015, i soggetti che utilizzano:<\/p>\n<ul>\n<li>i registratori telematici o i Server RT;<\/li>\n<li>la procedura <em>web<\/em> \u201cDocumento commerciale online\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In futuro, saranno interessati dall\u2019obbligo anche i soggetti che utilizzeranno le soluzioni <em>software <\/em>approvate dall\u2019Agenzia delle Entrate per trasmettere i corrispettivi (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).<\/p>\n\t\t\n<style>\n#text-305082258 {\n  font-size: 1.25rem;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-305082258 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"container section-title-container\" ><h1 class=\"section-title section-title-bold-center\"><b><\/b><span class=\"section-title-main\" style=\"color:rgb(3, 55, 128);\">3\u2003ESCLUSIONI DALL\u2019OBBLIGO DI COLLEGAMENTO<\/span><b><\/b><\/h1><\/div>\n\n\t<div id=\"text-2232367514\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate, con la Guida operativa pubblicata il 19.2.2026, nonch\u00e9 nell\u2019ambito di alcuni documenti di prassi (risposte a interpello 27.11.2025 n. 298 e 20.2.2026 n. 44), ha individuato le ipotesi in cui non ricorre l\u2019obbligo di collegamento in esame.<\/p>\n<p>3.1\u2003Operazioni esonerate dalla trasmissione dei corrispettivi<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di collegamento non sussiste per i POS che sono impiegati esclusivamente per rilevare i pagamenti relativi a corrispettivi esonerati dall\u2019obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica.<\/p>\n<p>Gli esoneri in parola sono individuati dal DM 10.5.2019, che richiama, fra l\u2019altro, anche quelli di cui all\u2019art. 2 del DPR 696\/96 (es. vendita di tabacchi, generi di monopolio, cessioni di carburante, vendite per corrispondenza, ecc.).<\/p>\n<p>Tuttavia, laddove l\u2019esercente scelga di emettere volontariamente il documento commerciale per i corrispettivi esonerati, i POS impiegati per l\u2019incasso elettronico dovranno essere collegati.<\/p>\n<p>In base a quanto emerso dalla prassi amministrativa, appaiono altres\u00ec esclusi dall\u2019obbligo di collegamento i POS utilizzati esclusivamente per gli incassi elettronici relativi a corrispettivi certificati mediante titoli di accesso, i cui dati sono gi\u00e0 oggetto di trasmissione alla SIAE e non sono quindi soggetti all\u2019obbligo di memorizzazione e invio di cui all\u2019art. 2 co. 1 del DLgs. 127\/2015 (cfr. risposte a interpello Agenzia delle Entrate 27.11.2025 n. 298 e 20.2.2026 n. 44).<\/p>\n<p>3.2\u2003settori soggetti a discipline specifiche<\/p>\n<p>Secondo quanto specificato nella Guida operativa dell\u2019Agenzia delle Entrate, non occorre effettuare il collegamento neppure per i POS utilizzati esclusivamente per i pagamenti relativi a:<\/p>\n<ul>\n<li>corrispettivi certificati mediante distributori automatici (la cui rilevazione \u00e8 soggetta alle regole dell\u2019art. 2 co. 2 del DLgs. 127\/2015);<\/li>\n<li>corrispettivi relativi alla cessione di carburante (per le cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburante per motore, la rilevazione \u00e8 regolata dall\u2019art. 2 co. 1-<em>bis<\/em> del DLgs. 127\/2015);<\/li>\n<li>corrispettivi relativi alle operazioni di ricarica dei veicoli elettrici (la rilevazione di tali corrispettivi \u00e8 regolata dall\u2019art. 2 co. 1-<em>ter<\/em> del DLgs. 127\/2015).<\/li>\n<\/ul>\n<p>3.3\u2003Corrispettivi documentati mediante fattura<\/p>\n<p>L\u2019obbligo di collegamento non sussiste per i POS impiegati esclusivamente per gli incassi dei corrispettivi che siano certificati esclusivamente mediante fattura.<\/p>\n<p>3.4\u2003Utilizzo misto dei POS<\/p>\n<p>Se un esercente svolge sia attivit\u00e0 per le quali vige l\u2019obbligo di certificazione, sia attivit\u00e0 esonerate e utilizza un unico POS per l\u2019incasso di entrambi i tipi di corrispettivi, occorre comunque procedere con il collegamento. L\u2019Agenzia valuter\u00e0 eventuali scostamenti tra i dati delle transazioni elettroniche comunicate dai prestatori dei servizi di pagamento (<em>acquirer<\/em>) e i dati dei corrispettivi per i quali \u00e8 indicato un incasso elettronico tenendo conto dell\u2019attivit\u00e0 svolta dall\u2019esercente.<\/p>\n<p>A tal proposito \u00e8 opportuno verificare nel Cassetto fiscale i codici ATECO precedentemente comunicati e segnalare tempestivamente ogni variazione.<\/p>\n<p><strong>Esempio<\/strong><\/p>\n<p>Viene riportato il caso della tabaccheria che utilizza un unico POS sia per le vendite di tabacchi, giochi e lotterie, sia per le vendite di altri prodotti. Viene chiarito, al riguardo, che l\u2019esercente deve comunque registrare il collegamento tra POS e RT.<\/p>\n<p>Analogamente, chi effettua vendite in parte certificate con documento commerciale e in parte con fattura e utilizza un unico POS \u00e8 tenuto ad effettuare il collegamento con lo strumento di certificazione dei corrispettivi.<\/p>\n\t\t\n<style>\n#text-2232367514 {\n  font-size: 1.25rem;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-2232367514 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"container section-title-container\" ><h1 class=\"section-title section-title-bold-center\"><b><\/b><span class=\"section-title-main\" style=\"color:rgb(3, 55, 128);\">4\u2003STRUMENTI DI PAGAMENTO COINVOLTI<\/span><b><\/b><\/h1><\/div>\n\n\t<div id=\"text-1607927276\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>Gli strumenti di pagamento soggetti all\u2019obbligo di collegamento sono tutti gli strumenti <em>hardware<\/em> o <em>software<\/em> mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici per corrispettivi certificati tramite registratore telematico o procedura <em>web<\/em> \u201cDocumento commerciale online\u201d.<\/p>\n<p>Sono compresi, dunque:<\/p>\n<ul>\n<li>sia i c.d. \u201cPOS fisici\u201d, ossia tutti i dispositivi che consentono il pagamento mediante lettura della carta di pagamento del cliente, mediante inserimento nel lettore o in modalit\u00e0 <em>contactless<\/em>, nonch\u00e9 i c.d. \u201c<em>soft<\/em>-POS\u201d, ossia le <em>app<\/em> che vengono installate su un dispositivo come un <em>tablet<\/em> o uno <em>smartphone<\/em> trasformandolo in un POS in grado di accettare pagamenti <em>contactless<\/em>;<\/li>\n<li>sia i c.d. \u201cPOS virtuali\u201d, vale a dire strumenti che permettono di autorizzare e gestire i pagamenti su internet in modo sicuro.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il bonifico bancario non rientra tra gli strumenti da collegare. Resta fermo che, laddove il pagamento avvenga tramite bonifico, il documento commerciale dovr\u00e0 indicare che l\u2019incasso \u00e8 avvenuto tramite pagamento elettronico, riportando il relativo ammontare.<\/p>\n\t\t\n<style>\n#text-1607927276 {\n  font-size: 1.25rem;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-1607927276 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"container section-title-container\" ><h1 class=\"section-title section-title-bold-center\"><b><\/b><span class=\"section-title-main\" style=\"color:rgb(3, 55, 128);\">5\u2003MODALIT\u00c0 DI COLLEGAMENTO<\/span><b><\/b><\/h1><\/div>\n\n\t<div id=\"text-450506836\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>Le modalit\u00e0 di collegamento tra gli strumenti sono state individuate con il provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470, chiarendo che il vincolo in questione non deve essere di tipo tecnico, bens\u00ec di tipo \u201clogico\u201d e non richiede alcun aggiornamento dei registratori telematici.<\/p>\n<p>In termini pratici, esso consiste in una comunicazione da effettuare tramite un servizio <em>web<\/em> che consente di registrare l\u2019abbinamento tra:<\/p>\n<ul>\n<li>i dati identificativi dei POS e i dati identificativi del registratore telematico:<\/li>\n<li>i dati identificativi dei POS e la procedura \u201cDocumento commerciale online\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Resta ferma la possibilit\u00e0 di collegare fisicamente POS e RT, a discrezione dell\u2019esercente e in base alle caratteristiche tecniche degli strumenti. Tale collegamento pu\u00f2 agevolare l\u2019esercente nella fase di registrazione dei corrispettivi grazie alla funzionalit\u00e0 detta \u201cScambio importo\u201d, che consente al registratore telematico di recuperare dal POS, registrandola in automatico, l\u2019informazione che il corrispettivo \u00e8 stato incassato elettronicamente.<\/p>\n<p>5.1\u2003Servizi <em>web <\/em>per il collegamento<\/p>\n<p>La procedura di collegamento si differenzia a seconda che siano utilizzati registratori telematici o la procedura <em>web<\/em> dell\u2019Agenzia delle Entrate:<\/p>\n<ul>\n<li>per chi utilizza RT o Server RT, il servizio <em>web<\/em> da utilizzare si trova nell\u2019area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (Corrispettivi &gt; Gestore ed esercente &gt; Collegamento dispositivi-POS);<\/li>\n<li>per chi utilizza la procedura \u201cDocumento commerciale online\u201d, il servizio \u00e8 presente nella procedura medesima.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Entrambe le funzionalit\u00e0 sono state rese disponibili a partire dal 5.3.2026.<\/p>\n<p>5.2\u2003Dati necessari per il collegamento<\/p>\n<p>Chi utilizza i registratori telematici per effettuare il collegamento deve avere a disposizione le seguenti informazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>matricola del registratore;<\/li>\n<li>dati identificativi dello strumento di pagamento elettronico;<\/li>\n<li>indirizzo dell\u2019esercizio commerciale presso il quale vengono utilizzati gli strumenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ambulanti<\/p>\n<p>Coloro che esercitano attivit\u00e0 in forma ambulante non sono tenuti a indicare i campi relativi all\u2019indirizzo dell\u2019esercizio commerciale. In tal caso, dovr\u00e0 essere selezionata la casella \u201cDispositivo ambulante\u201d.<\/p>\n<p>5.3\u2003Dati identificativi dei POS<\/p>\n<p>I POS fisici sono identificati tramite il Terminal ID e i dati dell\u2019intermediario finanziario (codice fiscale e denominazione).<\/p>\n<p>I POS virtuali, invece, sono identificati soltanto mediante i dati dell\u2019intermediario finanziario, non esistendo un Terminal ID.<\/p>\n<table width=\"100%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"21%\">\n<p><strong>Tipologia di POS<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td width=\"78%\">\n<p><strong>Dati identificativi<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"21%\">\n<p>POS fisici<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"78%\">\n<p>Terminal ID<\/p>\n<p>Dati identificativi dell\u2019intermediario finanziario (codice fiscale e denominazione)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"21%\">\n<p>POS virtuali<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"78%\">\n<p>Dati identificativi dell\u2019intermediario finanziario, non esistendo un Terminal ID.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Tali dati sono solitamente rinvenibili nel contratto di convenzionamento stipulato con gli operatori finanziari o sul <em>report<\/em> mensile che questi inviano o anche nell\u2019area <em>web <\/em>che l\u2019intermediario mette a disposizione dell\u2019esercente.<\/p>\n<p>Occorre per\u00f2 prestare attenzione al fatto che, talvolta, l\u2019operatore finanziario (es. banca) cui l\u2019esercente si rivolge per ottenere il POS non coincide con il soggetto con il quale viene stipulato il contratto di convenzionamento (<em>acquirer<\/em>).<\/p>\n<p>5.4\u2003Soggetti abilitati ad effettuare il collegamento<\/p>\n<p>Il collegamento tra POS e RT pu\u00f2 essere effettuato anche tramite intermediari incaricati, purch\u00e9 con delega al servizio \u201cAccreditamento e censimento dispositivi\u201d.<\/p>\n<p>Il collegamento tra POS e procedura <em>web<\/em>, invece, pu\u00f2 essere effettuato soltanto dall\u2019esercente, in quanto l\u2019utilizzo della procedura non \u00e8 delegabile.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<table width=\"99%\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"29%\">\n<p><strong>Strumento di certificazione<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p><strong>Modalit\u00e0 di collegamento<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td width=\"34%\">\n<p><strong>Dati da indicare<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"29%\">\n<p>Registratore telematico<\/p>\n<p>Server RT<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p>Il collegamento \u00e8 registrato median\u00adte il servizio <em>web<\/em> \u201cGestione collegamenti\u201d nell\u2019area riservata del portale Fatture e Corrispettivi (sezione Corrispettivi).<\/p>\n<p>Possibile delegare un intermediario.<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"34%\">\n<p>L\u2019esercente comunica l\u2019abbinamen\u00adto tra:<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la matricola del RT;<\/p>\n<p>\u00b7\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i dati identificativi del POS.<\/p>\n<p>Occorre indicare anche l\u2019indirizzo dell\u2019unit\u00e0 locale presso la quale gli strumenti sono utilizzati (salvo che si tratti di attivit\u00e0 ambulante).<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"29%\">\n<p>Procedura <em>web<\/em> \u201cDocumento commerciale online\u201d<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"35%\">\n<p>Il collegamento \u00e8 registrato all\u2019interno della medesima pro\u00adcedura <em>web<\/em> nella sezione \u201cFunzionalit\u00e0 di supporto\u201d.<\/p>\n<p>Non \u00e8 possibile delegare un intermediario.<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"34%\">\n<p>L\u2019esercente registra all\u2019interno del servizio i dati identificativi dei POS utilizzati.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\t\t\n<style>\n#text-450506836 {\n  font-size: 1.25rem;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-450506836 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"container section-title-container\" ><h1 class=\"section-title section-title-bold-center\"><b><\/b><span class=\"section-title-main\" style=\"color:rgb(3, 55, 128);\">6\u2003COLLEGAMENTO POS-RT<\/span><b><\/b><\/h1><\/div>\n\n\t<div id=\"text-1714515300\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>I soggetti che utilizzano i registratori telematici, al fine di effettuare il collegamento devono:<\/p>\n<ul>\n<li>accedere all\u2019area riservata nel portale Fatture e Corrispettivi, mediante l\u2019identit\u00e0 digitale SPID\/CIE\/CNS ovvero mediante le credenziali Entratel\/Fisconline;<\/li>\n<li>seguire il percorso Corrispettivi &gt; Gestore ed Esercente &gt; Collegamento dispositivi-POS.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Va innanzitutto rilevato che la procedura di collegamento presenta differenze a seconda del numero di registratori telematici di cui \u00e8 titolare l\u2019esercente:<\/p>\n<ul>\n<li>fino a 5 RT il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale semplificata;<\/li>\n<li>oltre i 5 RT il servizio indirizza alla procedura di collegamento puntuale standard;<\/li>\n<li>per gli esercenti che gestiscono un numero rilevante di RT e POS da collegare, \u00e8 possibile accedere ad un servizio di collegamento massivo, che per\u00f2 non consente l\u2019aggiunta manuale di dispositivi, ove mancanti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>6.1\u2003Collegamento puntuale<\/p>\n<p>Accedendo al servizio <em>web<\/em> di collegamento, l\u2019esercente avr\u00e0 a disposizione gli elenchi delle matri-<br \/>cole degli RT e i dati dei POS che risultano in attivit\u00e0 nel mese di riferimento della comunicazione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli operatori finanziari.<\/p>\n<p>Nel caso della procedura semplificata, i dati sono visualizzati nella stessa schermata, mentre nella procedura standard possono essere rinvenuti tramite funzionalit\u00e0 di ricerca.<\/p>\n<p>Per completare ciascun collegamento occorre:<\/p>\n<ul>\n<li>selezionare il RT che si intende collegare dall\u2019elenco delle matricole;<\/li>\n<li>selezionare il POS che si intende collegare al RT appena scelto;<\/li>\n<li>indicare l\u2019indirizzo dell\u2019unit\u00e0 locale presso la quale RT e POS selezionati vengono utilizzati (in alternativa, selezionare \u201cDispositivo ambulante\u201d per segnalare l\u2019assenza del dato).<\/li>\n<\/ul>\n<p>Server RT<\/p>\n<p>In caso di Server RT l\u2019esercente deve abbinare i POS utilizzati nei diversi punti cassa alle matricole dei soli Server RT.<\/p>\n<p>Collegamento multiplo<\/p>\n<p>\u00c8 possibile effettuare collegamenti multipli, vale a dire:<\/p>\n<ul>\n<li>collegare un POS a pi\u00f9 registratori;<\/li>\n<li>collegare pi\u00f9 POS ad un unico registratore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tuttavia, il POS fisico pu\u00f2 essere collegato a pi\u00f9 registratori di cassa telematici a condizione che l\u2019indirizzo del punto vendita sia lo stesso. Per gli strumenti virtuali, invece, il collegamento \u00e8 consentito anche con registratori utilizzati presso punti vendita differenti.<\/p>\n<p>Secondo quanto chiarito dall\u2019Agenzia delle Entrate (cfr. Guida operativa di febbraio 2026), nel caso in cui l\u2019esercente abbia stipulato due contratti di convenzionamento con <em>acquirer<\/em> diversi (es. uno per l\u2019accettazione di pagamenti di tipo \u201cbancomat\u201d, l\u2019altro per pagamenti con carte di credito) e utilizza un unico POS, l\u2019esercente dovr\u00e0 registrare due collegamenti al proprio RT indicando, per ciascun contratto di convenzionamento, il Terminal ID e il codice fiscale e denominazione dell\u2019<em>acquirer<\/em>.<\/p>\n<p>Esclusione di un POS<\/p>\n<p>Il servizio consente di escludere dall\u2019elenco dei POS che possono essere scelti per il collegamento quelli che:<\/p>\n<ul>\n<li>non sono pi\u00f9 nella disponibilit\u00e0 dell\u2019esercente, perch\u00e9 restituiti e dismessi;<\/li>\n<li>sono dedicati esclusivamente all\u2019incasso di corrispettivi esonerati dall\u2019obbligo di memorizzazione e trasmissione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Occorrer\u00e0 in tal caso segnalare il motivo della chiusura e, in ipotesi di cessazione del contratto con l\u2019<em>acquirer<\/em> o di restituzione dello strumento, indicare la data di fine utilizzo.<\/p>\n<p>I POS cos\u00ec individuati non verranno pi\u00f9 mostrati nell\u2019elenco degli strumenti non collegati.<\/p>\n<p>Tale operazione, al momento, risulta irreversibile, per cui occorre prestare attenzione alla scelta operata.<\/p>\n<p>In un\u2019apposita sezione del servizio denominata \u201cPOS non collegati\u201d \u00e8 possibile consultare i dispositivi di cui l\u2019esercente risulta titolare ma che non sono collegati ad alcuno strumento di certificazione.<\/p>\n<p>Inclusione manuale di un POS mancante<\/p>\n<p>Il servizio (tramite il pulsante \u201cAggiungi POS\u201d) consente anche di inserire manualmente strumenti che risultino attivi o utilizzati nel mese di riferimento, ma che non figurino nell\u2019elenco proposto dall\u2019Agenzia delle Entrate. Tale funzione, tuttavia, non \u00e8 disponibile nella procedura di collegamento massivo.<\/p>\n<p>6.2\u2003Collegamento massivo<\/p>\n<p>Chi utilizza un numero elevato di RT e POS e accede al servizio di collegamento massivo, pu\u00f2 comunicare i dati dei collegamenti nell\u2019ambito di un <em>file<\/em> CSV disponibile per il <em>download<\/em> all\u2019interno del servizio. Compilato il <em>file<\/em> con i dati dei POS e dei registratori associati \u00e8 possibile trasmetterlo tramite la funzione \u201cupload\u201d.<\/p>\n<p>Nel <em>file <\/em>devono essere indicati, fra l\u2019altro, il tipo di POS (fisico o virtuale) e il numero del contratto di convenzionamento.<\/p>\n<p>Il servizio consente altres\u00ec di effettuare il <em>download<\/em> di un <em>file<\/em> precompilato con i POS di cui l\u2019esercente risulta titolare in base alle informazioni comunicate dagli <em>acquirer<\/em>. Non \u00e8 possibile, per\u00f2, inserire manualmente un POS che non risulta nell\u2019elenco.<\/p>\n\t\t\n<style>\n#text-1714515300 {\n  font-size: 1.25rem;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-1714515300 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"container section-title-container\" ><h1 class=\"section-title section-title-bold-center\"><b><\/b><span class=\"section-title-main\" style=\"color:rgb(3, 55, 128);\">7\u2003COLLEGAMENTO POS-PROCEDURA WEB<\/span><b><\/b><\/h1><\/div>\n\n\t<div id=\"text-3425180395\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>Per collegare i POS alla procedura <em>web<\/em> \u201cDocumento commerciale online\u201d occorre accedere alla procedura medesima e selezionare il <em>link<\/em> \u201cAssociazione strumenti di pagamento elettronico\u201d nella sezione delle \u201cFunzionalit\u00e0 di supporto\u201d.<\/p>\n<p>Il servizio consentir\u00e0 di inserire un nuovo collegamento, sia aggiungendo un POS manualmente, sia selezionandolo sulla base di quelli che gi\u00e0 risultano comunicati dagli operatori finanziari.<\/p>\n<p>Nell\u2019ambito della procedura <em>web <\/em>sono disponibili funzioni analoghe a quelle presenti nel servizio di collegamento puntuale dei registratori telematici.<\/p>\n\t\t\n<style>\n#text-3425180395 {\n  font-size: 1.25rem;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-3425180395 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"container section-title-container\" ><h1 class=\"section-title section-title-bold-center\"><b><\/b><span class=\"section-title-main\" style=\"color:rgb(3, 55, 128);\">8\u2003TERMINI PER L\u2019ADEMPIMENTO<\/span><b><\/b><\/h1><\/div>\n\n\t<div id=\"text-4112771704\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>Con riguardo ai termini di adempimento dell\u2019obbligo occorre distinguere tra:<\/p>\n<ul>\n<li>strumenti di pagamento elettronico per i quali era in vigore un contratto di convenzionamento nel mese di gennaio 2026 (ossia dispositivi gi\u00e0 un uso o attivati in tale mese);<\/li>\n<li>strumenti di pagamento elettronico il cui contratto di convenzionamento \u00e8 stato stipulato successivamente al 31.1.2026.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Per contratto di convenzionamento si intende un contratto \u201c<em>tra un prestatore di servizi di pagamento e un soggetto obbligato per l\u2019accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi al soggetto obbligato quale corrispettivo per la cessione di beni e prestazione di servizi<\/em>\u201d (provv. Agenzia delle Entrate 31.10.2025 n. 424470).<\/p>\n<p>8.1\u2003POS attivi nel mese di gennaio 2026<\/p>\n<p>Per gli strumenti per i quali nel mese di gennaio 2026 era attivo un contratto di convenzionamento, il collegamento va effettuato entro 45 giorni dal rilascio del servizio <em>web<\/em> sul portale Fatture e Corrispettivi. Poich\u00e9 tale rilascio \u00e8 avvenuto il 5.3.2026, gli esercenti dovranno provvedere all\u2019adempimento entro il prossimo 19.4.2026, con slittamento al 20.4.2026 in quanto primo giorno non festivo successivo (cfr. comunicato stampa Agenzia delle Entrate 5.3.2026).<\/p>\n<p>Esempio<\/p>\n<p>Un esercente che rileva i corrispettivi mediante un registratore telematico, nel mese di gennaio 2026 ha attivo un contratto di convenzionamento per un POS fisico. Il collegamento di tale strumento al registratore va comunicato entro il 20.4.2026.<\/p>\n<p>8.2\u2003POS attivati successivamente al 31.1.2026<\/p>\n<p>A regime, ossia per gli strumenti il cui contratto di convenzionamento \u00e8 stato stipulato successivamente al 31.1.2026, l\u2019abbinamento logico va effettuato:<\/p>\n<ul>\n<li>a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilit\u00e0 dello strumento;<\/li>\n<li>ed entro l\u2019ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In tale calcolo, il sabato \u00e8 considerato giorno non lavorativo. Tuttavia, secondo quanto precisato dall\u2019Agenzia delle Entrate, non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento effettuate entro l\u2019ultimo giorno del mese.<\/p>\n<p>Esempio<\/p>\n<p>Nel caso di un contratto stipulato il 5.2.2026, con disponibilit\u00e0 del POS a partire dal 10.2.2026, l\u2019adempimento dovr\u00e0 essere assolto:<\/p>\n<ul>\n<li>a partire dal 6.4.2026;<\/li>\n<li>ed entro il 30.4.2026.<\/li>\n<\/ul>\n<p>8.3\u2003Variazioni dei collegamenti<\/p>\n<p>In caso di variazione dei collegamenti gi\u00e0 registrati, la comunicazione va effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello in cui \u00e8 intervenuta la variazione ed entro l\u2019ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.<\/p>\n<p>Si fa riferimento, ad esempio, alle ipotesi in cui:<\/p>\n<ul>\n<li>un POS gi\u00e0 in uso viene collegato ad un altro RT gi\u00e0 in uso;<\/li>\n<li>viene attivato un nuovo RT che viene collegato a uno o pi\u00f9 POS gi\u00e0 in uso;<\/li>\n<li>viene dismesso un POS o un RT.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Esempio<\/p>\n<p>Un esercente opera tramite due punti vendita, Alfa e Beta. Il 10.4.2026 decide di spostare un POS attivo dal mese di gennaio 2026, collegato ad un RT presente nel punto vendita Alfa, per utilizzarlo presso il punto vendita Beta. Questi dovr\u00e0 aggiornare il collegamento tramite il servizio <em>web<\/em> tra il 6.6.2026 e il 30.6.2026. Operativamente, dovr\u00e0 eliminare il precedente collegamento, indicando la data di fine utilizzo nel punto vendita Alfa e poi registrare il nuovo collegamento nel punto vendita Beta.<\/p>\n<table width=\"576\">\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"188\">\n<p><strong>Situazione del POS<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<td width=\"388\">\n<p><strong>Termini per il collegamento\/comunicazione di variazione<\/strong><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"188\">\n<p>POS per il quale \u00e8 in vigore un contratto di convenzionamento nel mese di gennaio 2026<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"388\">\n<p>Entro il 20.4.2026<\/p>\n<p>(45 giorni dal rilascio del servizio <em>web<\/em>)<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"188\">\n<p>POS per il quale il contratto di convenzionamento \u00e8 stipulato dopo il 31.1.2026<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"388\">\n<p>A partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello di disponibilit\u00e0 effettiva del POS ed entro l\u2019ultimo giorno lavorativo di tale mese.<\/p>\n<p>Non sono comunque considerati tardivi i collegamenti effettuati entro l\u2019ultimo giorno del mese.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"188\">\n<p>Variazione di collegamenti gi\u00e0 registrati<\/p>\n<\/td>\n<td width=\"388\">\n<p>A partire dal sesto giorno del secondo mese successivo a quello in cui \u00e8 intervenuta la variazione ed entro l\u2019ultimo giorno lavorativo di tale mese.<\/p>\n<p>Non sono comunque considerate tardive le comunicazioni effettuate entro l\u2019ultimo giorno del mese.<\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\t\t\n<style>\n#text-4112771704 {\n  font-size: 1.25rem;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-4112771704 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"container section-title-container\" ><h1 class=\"section-title section-title-bold-center\"><b><\/b><span class=\"section-title-main\" style=\"color:rgb(3, 55, 128);\">9\u2003TRASMISSIONE DEI DATI DI PAGAMENTO ELETTRONICO<\/span><b><\/b><\/h1><\/div>\n\n\t<div id=\"text-2366429472\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>Dall\u20191.1.2026 i soggetti che memorizzano e trasmettono i dati dei corrispettivi sono tenuti a memorizzare in modo puntuale e a trasmettere in forma aggregata, unitamente ai corrispettivi, i dati dei pagamenti elettronici giornalieri, mediante i registratori telematici o la procedura <em>web<\/em> \u201cDocumento commerciale online\u201d.<\/p>\n<p>In termini pratici, quando l\u2019esercente rileva sul registratore telematico la vendita di un bene o servizio rilasciando il documento commerciale, mediante le funzionalit\u00e0 gi\u00e0 disponibili sul registratore, deve indicare:<\/p>\n<ul>\n<li>la forma di pagamento, scegliendo tra contante, pagamento elettronico o <em>ticket<\/em> (es. buoni pasto, <em>gift card<\/em>);<\/li>\n<li>l\u2019ammontare corrispondente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si noti che in questo caso devono essere rilevati come pagamenti elettronici anche quelli effettuati eventualmente tramite bonifico (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate n. 11).<\/p>\n\t\t\n<style>\n#text-2366429472 {\n  font-size: 1.25rem;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-2366429472 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"container section-title-container\" ><h1 class=\"section-title section-title-bold-center\"><b><\/b><span class=\"section-title-main\" style=\"color:rgb(3, 55, 128);\">10\u2003SANZIONI<\/span><b><\/b><\/h1><\/div>\n\n\t<div id=\"text-3297603806\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>L\u2019art. 1 co. 75 &#8211; 76 della L. 207\/2024 ha stabilito le sanzioni applicabili in caso di:<\/p>\n<ul>\n<li>violazione dell\u2019obbligo di collegamento tra POS e strumenti di certificazione fiscale;<\/li>\n<li>errata indicazione delle modalit\u00e0 di pagamento sul documento commerciale.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tali sanzioni si applicano dall\u20191.1.2026.<\/p>\n<p>10.1\u2003Omesso collegamento del POS<\/p>\n<p>Per il mancato collegamento tra POS e strumenti di certificazione fiscale nei termini previsti, \u00e8 applicabile:<\/p>\n<ul>\n<li>la sanzione amministrativa da 1.000,00 a 4.000,00 euro di cui all\u2019art. 11 co. 5 del DLgs. 471\/97;<\/li>\n<li>la sanzione accessoria di cui all\u2019art. 12 co. 3 del DLgs. 471\/97; nello specifico, laddove sia accertato l\u2019omesso collegamento \u00e8 disposta la sospensione della licenza o dell\u2019autorizzazione all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 nei locali ad essa destinati per un periodo da 15 giorni a due mesi; in caso di recidiva, la sospensione \u00e8 disposta da 2 a 6 mesi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>10.2\u2003Errata indicazione delle modalit\u00e0 di pagamento<\/p>\n<p>Per la violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici di cui all\u2019art. 2 co. 3 del DLgs. 127\/2015, \u00e8 applicabile:<\/p>\n<ul>\n<li>la sanzione amministrativa di cui all\u2019art. 11 co. 2-<em>quinquies<\/em> del DLgs. 471\/97, pari a 100,00 euro per ciascuna errata trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre e senza applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell\u2019art. 12 del DLgs. 472\/97;<\/li>\n<li>la sanzione accessoria di cui all\u2019art. 12 co. 2 del DLgs. 471\/97, in base al quale, ove siano contestate pi\u00f9 di 4 violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, \u00e8 disposta la sospensione della licenza o dell\u2019autorizzazione all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 ovvero la sospensione dell\u2019attivit\u00e0 per un periodo da 3 giorni a un mese.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In tale contesto, \u00e8 stato evidenziato come la non corretta indicazione del mezzo di pagamento, anche se dovuto ad errore incolpevole dell\u2019esercente o a una diversa volont\u00e0 del cliente, configuri una violazione sanzionabile (es. incasso tramite contanti per un pagamento tramite POS). Al riguardo, l\u2019Amministrazione finanziaria ha ricordato che, ove l\u2019errore sia tempestivamente riscontrato, \u00e8 possibile annullare e rettificare il documento commerciale secondo le procedure gi\u00e0 previste (cfr. risposta a interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera del 16.12.2025 n. 5-04808).<\/p>\n\t\t\n<style>\n#text-3297603806 {\n  font-size: 1.25rem;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-3297603806 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"text-center\"><div class=\"is-divider divider clearfix\" style=\"max-width:161px;height:2px;\"><\/div><\/div>\n\n\t<div id=\"text-3231687101\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>Lo studio Rizza rimane a disposizione per una consulenza presso gli uffici del Pinerolese<\/p>\n\t\t\n<style>\n#text-3231687101 {\n  font-size: 1.25rem;\n  text-align: center;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-3231687101 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"row\"  id=\"row-765131605\">\n\n\n\t<div id=\"col-1257559991\" class=\"col medium-4 small-12 large-4\"  >\n\t\t\t\t<div class=\"col-inner\"  >\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\n\n\t<div id=\"col-1339089979\" class=\"col medium-4 small-12 large-4\"  >\n\t\t\t\t<div class=\"col-inner text-center\"  >\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n<a href=\"tel:012191958\" class=\"button primary\"  >\n    <span>CONTATTACI<\/span>\n  <\/a>\n\n\n\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\n\n\t<div id=\"col-1827180432\" class=\"col medium-4 small-12 large-4\"  >\n\t\t\t\t<div class=\"col-inner\"  >\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\n\n<\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":3,"featured_media":629,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[25,55],"class_list":["post-631","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-contabilita-e-fiscalita","tag-agenzia-delle-entrate","tag-commercialista-pinerolo"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=631"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/631\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":638,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/631\/revisions\/638"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/629"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}