{"id":583,"date":"2024-11-26T08:40:31","date_gmt":"2024-11-26T08:40:31","guid":{"rendered":"https:\/\/studiodottrizza.it\/?p=583"},"modified":"2024-12-03T08:47:10","modified_gmt":"2024-12-03T08:47:10","slug":"concordato-preventivo-biennale-riapertura-termini","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/2024\/11\/26\/concordato-preventivo-biennale-riapertura-termini\/","title":{"rendered":"CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: RIAPERTURA TERMINI"},"content":{"rendered":"\n\t<div id=\"text-868546385\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>1\u2003PREMESSA<\/p>\n<p>Con l\u2019art. 1 del DL 14.11.2024 n. 167, pubblicato sulla <em>G.U.<\/em> 14.11.2024 n. 267 ed entrato in vigore il giorno stesso, \u00e8 stata disposta la riapertura dei termini per applicare il concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025; i soggetti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno tempo fino al 12.12.2024 per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall\u2019Agenzia delle Entrate.<\/p>\n<p>I contribuenti hanno quindi un ulteriore mese di tempo per riflettere sull\u2019opportunit\u00e0 di aderire o meno al concordato preventivo biennale; la proroga dei termini era stata nelle ultime settimane richiesta da pi\u00f9 parti a causa delle obiettive incertezze riguardanti diversi aspetti del nuovo istituto, indirettamente riconosciute anche dall\u2019Agenzia delle Entrate, che dopo aver pubblicato nel mese di settembre una corposa circolare recante \u201ci primi chiarimenti sistematici\u201d, ha poi diffuso per tutto il mese di ottobre ulteriori precisazioni sotto forma di risposte a FAQ, esaminando sia casi particolari che questioni di interesse generale.<\/p>\n<p>Esercizio dell\u2019opzione per il regime del ravvedimento<\/p>\n<p>L\u2019Agenzia delle Entrate, con il provv. 4.11.2024 n. 403886, ha invece stabilito le modalit\u00e0 con cui optare per il regime del ravvedimento 2018-2022, collegato al concordato preventivo biennale.<\/p>\n<p>.<\/p>\n\n\t\t\n<style>\n#text-868546385 {\n  font-size: 1.25rem;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-868546385 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"container section-title-container\" ><h1 class=\"section-title section-title-bold-center\"><b><\/b><span class=\"section-title-main\" style=\"color:rgb(3, 55, 128);\">RIAPERTURA DEI TERMINI PER ADERIRE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE<\/span><b><\/b><\/h1><\/div>\n\n\t<div id=\"text-2619724492\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>La riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale non riguarda la generalit\u00e0 dei contribuenti originariamente interessati dal nuovo istituto, essendo applicabile solo rispettando alcune ulteriori condizioni, di seguito analizzate.<\/p>\n<p>2.1\u2003ambito soggettivo<\/p>\n<p>La novit\u00e0 pi\u00f9 significativa dell\u2019art. 1 del DL 167\/2024 riguarda l\u2019ambito soggettivo della proroga del termine per l\u2019adesione al concordato preventivo biennale, ora fissato al 12.12.2024; possono infatti beneficiare di tale maggior termine solo i soggetti che applicano gli ISA.<\/p>\n<p>Esclusione dei soggetti in regime forfetario<\/p>\n<p>Diversamente, per i contribuenti in regime forfetario, di cui alla L. 190\/2014, il termine per aderire al concordato preventivo rimane quello scaduto il 31.10.2024; la mancata estensione della proroga \u00e8 verosimilmente dovuta al fatto che per tali soggetti il concordato preventivo si applica, in via sperimentale, non per un biennio, ma solo per il 2024 (consentire le adesioni fino a dicembre 2024 avreb\u00adbe portato a un reddito concordato ben poco preventivamente).<\/p>\n<p>2.2\u2003presentazione del modello redditi 2024 originario entro il 31.10.2024<\/p>\n<p>La riapertura dei termini \u00e8 riservata ai soli soggetti ISA \u201c<em>che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale<\/em>\u201d; di conseguenza, i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro tale data oppure l\u2019hanno presentata tardivamente, non possono aderire al concordato preventivo biennale entro il 12.12.2024.<\/p>\n<p>2.3\u2003non ammessa la dichiarazione integrativa a favore<\/p>\n<p>Il requisito della valida presentazione del modello REDDITI 2024 sembra collegato a un\u2019ulteriore condizione per fruire della proroga; secondo quanto previsto dall\u2019art. 1 co. 1 del DL 167\/2024, infatti, l\u2019adesione entro il 12.12.2024 non \u00e8 consentita \u201c<em>nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d\u2019imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>In altre parole, l\u2019accesso al concordato preventivo biennale non \u00e8 consentito in caso di presentazione In altre parole, l\u2019accesso al concordato preventivo biennale non \u00e8 consentito in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore. Diversamente, l\u2019adesione \u00e8 possibile nel caso in cui l\u2019unico elemento di novit\u00e0 della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di concordato preventivo biennale, ma dovrebbe esserlo anche nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore, in cui oltre all\u2019accettazione della proposta vengono indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d\u2019imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria.<\/p>\n<p>Questa condizione \u00e8 limitata alla presentazione entro il 12.12.2024 della dichiarazione con cui si accede al concordato preventivo biennale; una volta formulata l\u2019adesione al regime, dovrebbe tornare ad applicarsi la disciplina prevista per tale istituto, secondo cui la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali \u00e8 avvenuta l\u2019accettazione della proposta di concordato costituisce una causa di decadenza, a patto che lo scostamento sia superiore al 30% (in tal senso, si veda quanto chiarito dall\u2019Agenzia delle Entrate con la circ. 17.9.2024 n. 18, \u00a7 2.6).<\/p>\n<p>2.4\u2003accesso al regime del ravvedimento 2018-2022<\/p>\n<p>Sotto un altro profilo, l\u2019art. 1 co. 2 del DL 167\/2024 dispone che, ai fini del regime del ravvedimento di cui all\u2019art. 2-<em>quater<\/em> del DL 113\/2024, \u201c<em>l\u2019adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024<\/em>\u201d; i soggetti che beneficiano della riapertura dei termini potranno quindi accedere anche al regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale<\/p>\n\t\t\n<style>\n#text-2619724492 {\n  font-size: 1.25rem;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-2619724492 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"container section-title-container\" ><h1 class=\"section-title section-title-bold-center\"><b><\/b><span class=\"section-title-main\" style=\"color:rgb(3, 55, 128);\">REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2018-2022 - ESERCIZIO DELL\u2019OPZIONE<\/span><b><\/b><\/h1><\/div>\n\n\t<div id=\"text-3928492253\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>Con il provv. 4.11.2024 n. 403886, l\u2019Agenzia delle Entrate ha definito le modalit\u00e0 per comunicare l\u2019op\u00adzione per il regime del ravvedimento collegato al concordato preventivo biennale, disciplinato dall\u2019art. 2-<em>quater<\/em> del DL 9.8.2024 n. 113, conv. L. 7.10.2024 n. 143.<\/p>\n<p>In particolare, l\u2019accesso alla misura avviene mediante il versamento della relativa imposta sostitutiva con il modello F24.<\/p>\n<p>3.1\u2003ambito soggettivo<\/p>\n<p>Nel provvedimento si specifica l\u2019ambito soggettivo del regime del ravvedimento, riservato ai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (entro il termine originario del 31.10.2024, o entro il maggior termine del 12.12.2024).<\/p>\n<p>In particolare, sono coinvolti coloro che nei periodi d\u2019imposta 2018-2022, in alternativa, hanno:<\/p>\n<ul>\n<li>applicato gli ISA;<\/li>\n<li>dichiarato una delle cause di esclusione dall\u2019applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia da COVID-19;<\/li>\n<li>dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 ai fini ISA.<\/li>\n<\/ul>\n<p>3.2\u2003determinazione della base imponibile<\/p>\n<p>L\u2019Allegato 1 al provvedimento definisce i righi delle dichiarazioni dei redditi e IRAP presentate al 9.10.2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 113\/2024) da considerare per la determinazione della base imponibile dell\u2019imposta sostitutiva.<\/p>\n<p>Si tratta dei medesimi righi individuati dall\u2019Agenzia delle Entrate all\u2019interno della guida esplicativa alla scheda di sintesi esemplificativa, disponibile nel Cassetto fiscale dei singoli contribuenti; come si evince dal provvedimento, i prospetti in cui sono state indicate le imposte dovute non sono vincolanti, ma costituiscono elementi informativi di ausilio volti ad agevolare il soggetto che intende adottare il regime del ravvedimento.<\/p>\n<p>3.3\u2003modalit\u00e0 di esercizio dell\u2019opzione<\/p>\n<p>Poich\u00e9 l\u2019art. 2-<em>quater<\/em> co. 8 del DL 113\/2024 stabilisce che il perfezionamento del ravvedimento avviene con il versamento delle imposte sostitutive, il provvedimento prevede che, per l\u2019adozione del regime, l\u2019opzione sia esercitata, per ogni periodo d\u2019imposta tra il 2018 e il 2022, mediante presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive:<\/p>\n<ul>\n<li>con l\u2019indicazione dell\u2019annualit\u00e0 per la quale \u00e8 esercitata l\u2019opzione, nel campo \u201cAnno di riferimento\u201d;<\/li>\n<li>indicando il numero complessivo delle rate.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00a0<\/p>\n<p>Il versamento delle imposte sostitutive con il modello F24 avviene:<\/p>\n<ul>\n<li>utilizzando i codici tributo istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2024 n. 50;<\/li>\n<li>seguendo le modalit\u00e0 di compilazione indicate nella suddetta risoluzione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>3.4\u2003termini di esercizio dell\u2019opzione<\/p>\n<p>L\u2019opzione per il regime del ravvedimento pu\u00f2 essere esercitata entro il 31.3.2025 e, in caso di pagamento rateale, il versamento \u00e8 possibile in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31.3.2025.<\/p>\n<p>In caso di pagamento rateale, l\u2019opzione per il ravvedimento, per ciascuna annualit\u00e0, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.<\/p>\n<p>3.5\u2003associazioni e societ\u00e0 trasparenti<\/p>\n<p>Il provvedimento prevede che, per le societ\u00e0 e le associazioni di cui all\u2019art. 5 del TUIR, oppure per le societ\u00e0 di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR, l\u2019opzione \u00e8 esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi alla prima o unica rata:<\/p>\n<ul>\n<li>dell\u2019imposta sostitutiva dell\u2019IRAP da parte della societ\u00e0 o associazione;<\/li>\n<li>delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In sostanza, l\u2019opzione risulta esercitata solo a seguito della presentazione dei modelli F24 relativi al versamento complessivo delle imposte sostitutive dovute per la prima o unica rata.<\/p>\n<p>In merito, si segnala tuttavia che in sede di conversione del DL 19.10.2024 n. 155 (c.d. DL \u201ccollegato\u201d alla legge di bilancio 2025), all\u2019esame delle Commissioni del Senato alla data della presente Circolare, \u00e8 stato depositato dai Relatori un emendamento con cui viene disposto che il versamento dell\u2019imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali possa essere eseguito, oltre che dal sin\u00adgolo socio o associato, anche dalla societ\u00e0 o associazione di riferimento.<\/p>\n<p>In altre parole, se l\u2019emendamento verr\u00e0 approvato il versamento dell\u2019imposta sostitutiva potr\u00e0 essere effettuato tanto dalla societ\u00e0, quanto dai soci o associati <em>pro quota<\/em>.<\/p>\n\t\t\n<style>\n#text-3928492253 {\n  font-size: 1.25rem;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-3928492253 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"text-center\"><div class=\"is-divider divider clearfix\" style=\"max-width:161px;height:2px;\"><\/div><\/div>\n\n\t<div id=\"text-801639858\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<p>Lo studio Rizza rimane a disposizione per una consulenza presso gli uffici del Pinerolese<\/p>\n\t\t\n<style>\n#text-801639858 {\n  font-size: 1.25rem;\n  text-align: center;\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-801639858 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n<div class=\"row\"  id=\"row-1830995430\">\n\n\n\t<div id=\"col-2007965171\" class=\"col medium-4 small-12 large-4\"  >\n\t\t\t\t<div class=\"col-inner\"  >\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\n\n\t<div id=\"col-1722380170\" class=\"col medium-4 small-12 large-4\"  >\n\t\t\t\t<div class=\"col-inner text-center\"  >\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n<a href=\"tel:012191958\" class=\"button primary\"  >\n    <span>CONTATTACI<\/span>\n  <\/a>\n\n\n\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\n\n\t<div id=\"col-524774233\" class=\"col medium-4 small-12 large-4\"  >\n\t\t\t\t<div class=\"col-inner\"  >\n\t\t\t\n\t\t\t\n\n\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\n\t\n\n<\/div>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I soggetti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre avranno tempo fino al 12.12.2024 per cambiare idea e accettare il reddito proposto dall\u2019Agenzia delle Entrate<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":589,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[25,49,50],"class_list":["post-583","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-decreti-legge","tag-agenzia-delle-entrate","tag-concordato","tag-preventivo-biennale"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/583","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=583"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/583\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":591,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/583\/revisions\/591"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/589"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=583"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=583"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=583"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}