{"id":483,"date":"2021-10-02T02:38:00","date_gmt":"2021-10-02T02:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/studiodottrizza.it\/?p=483"},"modified":"2024-03-05T09:54:54","modified_gmt":"2024-03-05T09:54:54","slug":"superbonus-110-cose-e-come-funziona","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/2021\/10\/02\/superbonus-110-cose-e-come-funziona\/","title":{"rendered":"Superbonus 110% &#8211; cos&#8217;\u00e8 e come funziona"},"content":{"rendered":"\n<div class=\"container section-title-container\" ><h1 class=\"section-title section-title-bold-center\"><b><\/b><span class=\"section-title-main\" style=\"color:rgb(0, 64, 123);\">SUPERBONUS 110% - INCENTIVI AMBIENTALI<\/span><b><\/b><\/h1><\/div>\n\n\t<div id=\"text-3267587050\" class=\"text\">\n\t\t\n\n<h2>SUPERBONUS 110% &#8211; cos&#8217;\u00e8?<\/h2><p><b>LEGGE 17\/07\/2020 N 77 DI CONVERSIONE DEL D.L. 19\/05\/20 N 34\nSUPERBONUS 110% <\/b><br><br>\n<b>Art 119 &#8211; interventi agevolabili<\/b><br>\nL\u2019art 119 della legge di conversione indica quali sono gli interventi che  sono considerati trainanti e che quindi accedono direttamente al superbonus del l 110% per le spese sostenute dal primo luglio al 31 dicembre 2020.<br>\nEssi sono:<br>\n<b>1)\t Isolamento termico<\/b>:l e opere edili che prevedono un isolamento termico dell&#8217;involucro dell&#8217;edificio su superfici opache verticali e orizzontali con un\u2019incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.<br>\n\n<b>2)\tSostituzione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzati<\/b>: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno  pari alla classe A<br><b> 3)\tSostituzione di vecchi impianti di riscaldamento in edifici unifamiliari<\/b>: interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unit\u00e0 immobiliari situate all\u2019interno di edifici plurifamiliari  che siano funzionalmente indipendenti  per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficenza almeno pari alla classe A.<br>\nAi fini dell\u2019accesso alla detrazione gli <b>interventi devono necessariamente prevedere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell\u2019edificio o delle unit\u00e0 immobiliari<\/b> situate all\u2019interno di edifici plurifamiliari.<br><br>\nIl conseguimento della classe energetica pi\u00f9 alta deve essere dimostrata mediante attestato di prestazione energetica, ante e post operam, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. <br>\n<br>Gli interventi sono agevolabili su un numero massimo di due unit\u00e0 immobiliari.<br>\nSono esclusi dal beneficio i lavori eseguiti su immobili di classe  A1, A8, A9.<br>\nSono inclusi nel beneficio gli interventi effettuati sulle seconde case.<br>\nGli interventi di cui alla <a href=\"https:\/\/www.efficienzaenergetica.enea.it\/images\/detrazioni\/Stralcio_DL63-2013_modificato_L160-2019.pdf\"><b><u>legge 04\/08\/2013 numero 63<\/u><\/b><\/a> e successive modificazioni (detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica) come ad esempio:\n<ul><li>sostituzione impianto di climatizzazione invernale con una nuova caldaia a condensazione in classe energetica A<\/li>\n<li>sostituzione impianto di climatizzazione invernale con una nuova caldaia a biomassa<\/li> <li>manutenzione straordinaria e ristrutturazione di edifici residenziali<\/li>\n<li>interventi di efficentamento energetico<\/li>\n<li>messa a norma degli impianti<\/li>\n<li>manutenzione dei condomini sulle parti comuni<\/li>\n<li>sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con sistemi dotati di caldaia a condensazione in abbinamento a sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI e VIII della comunicazione della Commissione 2014\/C 207\/02<\/li>\n<li>installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda<\/li>\n<li>installazione di pompe di calore<\/li>\n<li>installazione di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unit\u00e0 abitative<\/li>\n<li>interventi di efficentamento energetico dell&#8217;edificio, compreso il miglioramento termico dell&#8217;involucro e la sostituzione di finestre e infissi<\/li>\n<li>sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi (caldaia a condensazione + pompa di calore) assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro<\/li>\n<li>utilizzo di microcogeneratori (fino a 50 kWel) in sostituzione di impianti esistenti, fino a un tetto massimo di detrazione di 100.000 \u20ac. Questa scelta deve garantire, per essere incentivabile, un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% e possono godere del super bonus  solo se effettuati congiuntamente agli interventi di cui ai punti 1, 2, 3.<br><br>\nAllo stesso modo godono del beneficio del 110% se effettuati congiuntamente agli interventi di cui ai punti 1, 2, 3 gli interventi di adeguamento sismico (sismabonus), le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici  e l\u2019installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo.<br>Per questi ultimi il beneficio non \u00e8 cumulabile con altri incentivi pubblici o altre agevolazioni di qualsiasi natura ed \u00e8 subordinato alla cessione in rete dell\u2019energia elettrica non autoconsumata.\n<br><br><b>Art 121 modalit\u00e0 di utlizzo del bonus<\/b><br>\nI soggetti che sostengono spese per gli interventi sopra elencati possono:<br>\n<ol><li>utlizzare direttamente la detrazione spettante<\/li>\n<li>optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito di imposta.<\/li>\n<li>cedere il credito d\u2019imposta di ammontare pari al beneficio con facolt\u00e0 successiva di cessione ad altri soggetti compresi gli istituti di credito.<\/ol>\nIl direttore dell\u2019agenzia delle Entrate con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio (17 LUGLIO) definir\u00e0 le modalit\u00e0 attuative  delle disposizioni di cui all\u2019art. 121 comprese quelle relative all\u2019esercizio delle opzioni.<br><br>\n<b>In conclusione<\/b><br>\nMancano ad oggi le istruzioni operative con le regole sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito; manca il decreto attuativo del MEF. Inoltre, \u00e8 ancora un incognita il ruolo delle banche: saranno obbligate ad accettare il credito? E quali saranno le norme che regoleranno i rapporti fra le imprese? Queste ultime dovranno accettare il credito? Non resta che attendere i decreti attuativi.\n<\/p>\n\t\t\n<style>\n#text-3267587050 {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n#text-3267587050 > * {\n  color: rgb(0,0,0);\n}\n<\/style>\n\t<\/div>\n\t\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Superbonus 110% per l&#8217;isolamento termico, per la sostituzione di vecchi impianti riscaldamento, per la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento in edifici unifamiliari<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":486,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[15,33,32,14],"tags":[30,31,29],"class_list":["post-483","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-decreti-legge","category-detrazioni-fiscali","category-incentivi","category-novita","tag-detrazioni-fiscali","tag-incentivi","tag-superbonus-110"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/483","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=483"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/483\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":485,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/483\/revisions\/485"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/486"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=483"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=483"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studiodottrizza.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=483"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}