CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

concordato preventivo biennale

Con gli artt. 6 – 39 del DLgs. 12.2.2024 n. 13 è stato disciplinato il nuovo concordato preventivo biennale (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni (soggetti che applicano gli ISA e con­tribuenti forfetari ex L. 190/2014).

Attraverso tale istituto è possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025, per i soggetti “solari”, in sede di prima applicazione) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Per i contribuenti che applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 l’adesione al concordato preventivo è prevista, in sede di prima applicazione, per il solo periodo d’imposta 2024.

Il nuovo istituto non ha effetti sulla disciplina IVA.

TERMINE DI ADESIONE

L’adesione al concordato preventivo deve essere espressa entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ossia entro il 31.10.2024 per i soggetti “solari”.

Trattandosi di un termine perentorio, l’accettazione della proposta:

  • può essere espressa anche con una dichiarazione correttiva nei termini (cioè presentata entro il 31.10.2024 per i soggetti “solari”);
  • ma non con una dichiarazione tardiva (ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine).

requisiti di accesso

Situazione debitoria pregressa

Il concordato preventivo è applicabile se il soggetto (ISA o forfetario) non ha debiti per tributi am­ministrati dall’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza ir­revo­cabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

L’adesione al concordato è tuttavia consentita se, entro il termine per l’accettazione della proposta, il con­tribuente ha estinto i citati debiti, a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro.

Con riferimento al suddetto limite di 5.000,00 euro per debiti fiscali e contributivi che impedisce l’accesso al concordato, viene chiarito che:

  • riguarda il complessivo ammontare dei debiti, anche nel caso in cui esso sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;
  • va verificato sulla base della situazione debitoria esistente alla data del 31.12.2023, escludendo i debiti oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa o di rateazione, i debiti per i quali pendono ancora i termini di pagamento e/o di impugnazione o sussiste contenzioso ancora pendente;
  • nella sua determinazione, rilevano solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci.

Altri requisiti

Il concordato preventivo è applicabile se il soggetto

  • non è incorso nella omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato
  • non ha subito condanna per reati tributari ex D.Lgs 74/2000, per reato di false comunicazioni sociali, per reato di riciclaggio,di impiego di denaro di provenienza illecita e di autoriciclaggio

cause di esclusione

  • operazioni straordinarie

 Una delle cause di esclusione dal concordato preventivo si verifica se, nel primo anno cui si riferisce la proposta, la società o l’ente sono interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o di modifica della compagine sociale per le società o le associazioni di cui all’art. 5 del TUIR.

Al riguardo viene precisato che:

  • assumono rilevanza anche le cessioni di ramo d’azienda;
  • non rileva, invece, l’eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale.
  • Causa di esclusione dagli ISA

 L’esistenza di una causa di esclusione dagli ISA per il 2023 preclude l’accesso al CPB 2024-2025 anche qualora il modello ISA sia stato presentato solo ai fini statistici (come nel caso dei soggetti multiattività).

Invece, la verifica di una causa di esclusione dagli ISA durante i periodi oggetto di accordo non incide sulla validità del concordato che continua a mantenere efficacia (salvo che la fattispecie non costituisca anche un’ipotesi di cessazione del concordato, come nel caso in cui sia superato il limite di ricavi o compensi di 7.746.853,50 euro).

  • Superamento del limite di ricavi e compensi per il regime forfetario

Il contribuente in regime forfetario che nel 2023 ha superato la soglia prevista per l’applicazione del regime (85.000,00 euro) non può aderire alla proposta CPB, né come soggetto forfetario né come soggetto ISA (il chiarimento non esamina l’ipotesi in cui i ricavi e i compensi percepiti siano superiori a 100.000,00 euro).

Se, nel corso del 2024, viene superata la soglia di 100.000,00 euro di ricavi e compensi (ma non quella di 150.000,00 euro), il concordato preventivo mantiene efficacia e, nonostante la fuoriuscita immediata dal regime, può essere applicata l’imposta sostitutiva di cui all’art. 31-bis del DLgs. 13/2024.

Effetti dell’adesione

Una volta accettata la proposta di concordato il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati con l’amministrazione finanziaria per i periodi di imposta oggetto di concordato.

L’agenzia delle entrate provvede all’iscrizione a ruolo, previa comunicazione al contribuente, delle somme non versate relative alle imposte dovute a seguito dell’adesione al concordato

Imposta sostitutiva sul maggior reddito

La  quota di reddito concordato eccedente rispetto al reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato nel periodo di imposta precedente al biennio oggetto di concordato sarà assoggettato a imposta sostitutiva la cui aliquota dipende dal punteggio ISA

Punteggio ISA

Aliquota

PARI  O> A 8

10%

PARI O > DI 6 MA< A 8

12%

INFERIORE A 6

15%

Ravvedimento annualita 2018/2022

L’art. 2-quater del DL 113/2024 convertito introduce un “regime di ravvedimento” applicabile dai soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024.

In particolare, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva saranno inibite:

  • le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del DPR 600/73, e quelle di cui all’art. 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72;
  • relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

AMBITO SOGGETTIVO

Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che:

  • nelle annualità interessate hanno applicato gli ISA;
  • hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024, entro il 31.10.2024.

BASE IMPONIBILE

La determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente, ricavandosi dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo o del valore della produzione netta già dichiarato al 9.10.2024 in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato in base al relativo punteggio ISA, come indicato nella tabella che segue.

Punteggio ISA

Coefficiente di incremento del reddito

10

5%

Pari o superiore a 8 e inferiore a 10

10%

Pari o superiore a 6 e inferiore a 8

20%

Pari o superiore a 4 e inferiore a 6

30%

Pari o superiore a 3 e inferiore a 4

40%

Inferiore a 3

50%

ALIQUOTE

Anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell’affidabilità fiscale del contribuente; in particolare, per ciascun periodo d’imposta, alla base imponibile come sopra determinata viene applicata un’aliquota variabile in base ai criteri indicati nelle seguenti tabelle.

Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali

Punteggio ISA

Periodo d’imposta

Aliquota

Pari o superiore a 8

2018, 2019 e 2022

10%

2020 e 2021

7%

Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8

2018, 2019 e 2022

12%

2020 e 2021

8,4%

Inferiore a 6

2018, 2019 e 2022

15%

2020 e 2021

10,5%

 

Imposta sostitutiva dell’IRAP

Punteggio ISA

Periodo d’imposta

Aliquota

Qualsiasi

2018, 2019 e 2022

3,9%

2020 e 2021

2,73%

 

Le aliquote ridotte per i periodi d’imposta 2020 e 2021 tengono conto degli effetti della pandemia da COVID-19.

Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000,00 euro.

L’imposta sostitutiva deve essere versata

  • entro il 31.3.2025, in unica soluzione;
  • a partire dal 31.3.2025, mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.

In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Nota bene

 I termini per l’accertamento in caso di adesione al regime del ravvedimento sono prorogati al 31.12.2027 nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • contribuente soggetto a ISA;
  • adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025;
  • adesione al regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021.

La proroga dei termini per l’accertamento è limitata agli anni per i quali si è optato per l’applicazione del regime del ravvedimento

Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale  i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31/12/2024 sono prorogati al 31/12/205  a prescindere dall’applicazione del regime del ravvedimento.

Lo studio Rizza rimane a disposizione per una consulenza presso gli uffici del Pinerolese

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