Superbonus 110% – cos’è e come funziona

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SUPERBONUS 110% - INCENTIVI AMBIENTALI

SUPERBONUS 110% – cos’è?

LEGGE 17/07/2020 N 77 DI CONVERSIONE DEL D.L. 19/05/20 N 34 SUPERBONUS 110%

Art 119 – interventi agevolabili
L’art 119 della legge di conversione indica quali sono gli interventi che sono considerati trainanti e che quindi accedono direttamente al superbonus del l 110% per le spese sostenute dal primo luglio al 31 dicembre 2020.
Essi sono:
1) Isolamento termico:l e opere edili che prevedono un isolamento termico dell’involucro dell’edificio su superfici opache verticali e orizzontali con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
2) Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento centralizzati: interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
3) Sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento in edifici unifamiliari: interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficenza almeno pari alla classe A.
Ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi devono necessariamente prevedere il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari.

Il conseguimento della classe energetica più alta deve essere dimostrata mediante attestato di prestazione energetica, ante e post operam, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Gli interventi sono agevolabili su un numero massimo di due unità immobiliari.
Sono esclusi dal beneficio i lavori eseguiti su immobili di classe A1, A8, A9.
Sono inclusi nel beneficio gli interventi effettuati sulle seconde case.
Gli interventi di cui alla legge 04/08/2013 numero 63 e successive modificazioni (detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica) come ad esempio:

  • sostituzione impianto di climatizzazione invernale con una nuova caldaia a condensazione in classe energetica A
  • sostituzione impianto di climatizzazione invernale con una nuova caldaia a biomassa
  • manutenzione straordinaria e ristrutturazione di edifici residenziali
  • interventi di efficentamento energetico
  • messa a norma degli impianti
  • manutenzione dei condomini sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con sistemi dotati di caldaia a condensazione in abbinamento a sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI e VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
  • installazione di pompe di calore
  • installazione di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative
  • interventi di efficentamento energetico dell’edificio, compreso il miglioramento termico dell’involucro e la sostituzione di finestre e infissi
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con sistemi ibridi (caldaia a condensazione + pompa di calore) assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro
  • utilizzo di microcogeneratori (fino a 50 kWel) in sostituzione di impianti esistenti, fino a un tetto massimo di detrazione di 100.000 €. Questa scelta deve garantire, per essere incentivabile, un risparmio di energia primaria pari almeno al 20% e possono godere del super bonus solo se effettuati congiuntamente agli interventi di cui ai punti 1, 2, 3.

    Allo stesso modo godono del beneficio del 110% se effettuati congiuntamente agli interventi di cui ai punti 1, 2, 3 gli interventi di adeguamento sismico (sismabonus), le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e l’installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo.
    Per questi ultimi il beneficio non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre agevolazioni di qualsiasi natura ed è subordinato alla cessione in rete dell’energia elettrica non autoconsumata.

    Art 121 modalità di utlizzo del bonus
    I soggetti che sostengono spese per gli interventi sopra elencati possono:
    1. utlizzare direttamente la detrazione spettante
    2. optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi recuperato sotto forma di credito di imposta.
    3. cedere il credito d’imposta di ammontare pari al beneficio con facoltà successiva di cessione ad altri soggetti compresi gli istituti di credito.
    Il direttore dell’agenzia delle Entrate con provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio (17 LUGLIO) definirà le modalità attuative delle disposizioni di cui all’art. 121 comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni.

    In conclusione
    Mancano ad oggi le istruzioni operative con le regole sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito; manca il decreto attuativo del MEF. Inoltre, è ancora un incognita il ruolo delle banche: saranno obbligate ad accettare il credito? E quali saranno le norme che regoleranno i rapporti fra le imprese? Queste ultime dovranno accettare il credito? Non resta che attendere i decreti attuativi.

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