dal 15 ottobre obbligo di Green Pass

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IL DECRETO LEGGE 127/2021 IMPONE L'OBBLIGO DI GREEN PASS

Dal 15 ottobre 2021 e, al momento, fino al 31/12/2021 (data in cui cesserà lo stato di emergenza), per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati sarà necessario esibire il Green Pass.

Il decreto 127/2021 specifica che la disposizione si applica a tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la loro attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni: la certificazione diventa quindi obbligatoria per i lavoratori della pubblica amministrazione, delle aziende private, per gli autonomi, per colf e badanti e anche per i titolari e dipendenti degli studi professionali.

Un caso particolare riguarda le persone “ non vaccinabili” ( cfr. circolare ministero della salute 35309 del 04/08/2021) le quali non otterranno il green pass ma una certificazione alternativa di non vaccinabilità: siamo in attesa di conoscere la lista delle patologie che permettono l’esenzione dalla vaccinazione e quindi dal green pass.

E’ appena il caso di ricordare che al momento non esiste un obbligo vaccinale: il green pass, che non è un documento sanitario, si può ottenere, oltre che con il vaccino e con la dichiarazione di guarigione dal Covid 19, anche con il possesso di test molecolari o antigenici negativi.


I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a controllare il possesso del green pass per l’ingresso sui luoghi di lavoro operazione da svolgersi preferibilmente al momento dell’accesso ma possibile anche successivamente (rimane il dubbio su quali saranno le conseguenze, in caso di verifica, se viene trovato un lavoratore il cui green pass fosse valido al momento dell’accesso al luogo di lavoro ma non lo sia al momento della verifica).

Il controllo dovrà essere effettuato dal datore di lavoro o in alternativa da un soggetto incaricato. Questo soggetto dovrà essere nominato con apposita delega , dovrà essere formato e informato. Quindi la nomina del delegato implica che questi debba ricevere le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.

La verifica delle certificazioni avviene con la lettura del QR CODE esclusivamente mediante l’app ”verificaC19” che funziona anche senza connessione ad internet e che consente solo di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e le generalità dell’interessato L’app darà il risultato che non dovrà essere in alcun modo archiviato mancando in capo al datore di lavoro o al suo delegato la base giuridica per farlo.
Parimenti il datore di lavoro non può chiedere al lavoratore se si è sottoposto a vaccino e questo sia nei casi in cui vige l’obbligo vaccinale (ad es. personale sanitario) sia nel caso di green pass.

Sono previste sanzioni a carico del lavoratore che , aggirando i controlli, entra sul luogo di lavoro senza green pass e a carico del datore di lavoro che non effetua i previsti controlli.

Il datore di lavoro dovrà inoltre: aggiornare il DVR relativamente al protocollo anticontagio aggiornare il DVR relativamente alle procedure di controllo del green pass istituire un registro di trattamento dei dati.
Questi adempimenti sono da mettere in atto prima del 15 ottobre 2021.

Per maggiori informazioni sugli adempimenti in capo ai datori di lavoro si prega di contattare lo studio.

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